a cura dell'avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

Legge 28 aprile 1999 n. 53

Disposizioni per l'esercizio in forma individuale di attività di impresa a carattere industriale o artigianale in favore di persone fisiche residenti sul territorio, procedure per la costituzione ed il successivo rilascio di licenze per l'esercizio in forma associata di attività di impresa a carattere industriale in favore di promotori persone fisiche cittadini sammarinesi o residenti sul territorio della Repubblica

 

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 aprile 1999.

 

TITOLO I

(Disposizioni Generali)


Art.1

(Definizione e ambito di applicazione)


1.1 La presente legge disciplina il rilascio di licenze industriali ed artigianali per l'esercizio sia in forma individuale che associata, di attività di impresa.

1.2 La presente legge intende dare piena e concreta attuazione al principio contenuto all'articolo 10 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59, sulla tutela e la garanzia dell'iniziativa economica privata.


TITOLO II

(Del rilascio di licenze per l'esercizio in forma individuale di attività di impresa a carattere industriale o artigianale in favore di persone fisiche residenti sul territorio)


Art.2

(Destinatari e procedure per la richiesta della licenza)


2.1 Chiunque intenda esercitare sul territorio della Repubblica di San Marino un'attività di impresa individuale nel settore dell'industria o dell'artigianato, deve avanzare apposita istanza presso il competente Ufficio dell'Industria o dell'Artigianato.

2.2 La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di residenza rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali;

b) certificato penale;

c) certificato di mai avvenuto fallimento;

d) certificato di capacità civile;

e) dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto nei due anni anteriori alla richiesta, altra licenza individuale industriale e/o artigianale con le modalità e procedure di cui alla presente legge;

f) breve relazione sull'attività oggetto della licenza richiesta;

g) l'oggetto della licenza e l'ambito di operatività della stessa sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 3.

2.3 L'elenco documenti di cui al comma che precede potrà essere modificato con apposito decreto reggenziale.


Art.3

(Tipologia dell'attività di impresa)


3.1 Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato provvederà all'emanazione di apposito regolamento che dovrà essere adottato con decreto reggenziale, nel quale verranno identificati le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa.

3.2 In sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza presso il competente Ufficio dell'Industria e dell'Artigianato, il richiedente dovrà optare per uno solo degli oggetti dell'attività di impresa tassativamente elencati nel decreto reggenziale di cui al comma che precede.

3.3 Non è ammessa l'unione o la richiesta anche successiva al rilascio della licenza, di unione di più oggetti dell'attività di impresa così come elencati nel decreto reggenziale di cui al primo comma del presente articolo.

3.4 Eventuali richieste di rilascio di licenza industriale o artigianale con tipologie di oggetti diversi da quelli elencati nel decreto reggenziale di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere autorizzate con provvedimento motivato nel termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza presso il competente Ufficio dell'Industria e dell'Artigianato con le procedure di cui alla Legge 8 giugno 1965 n. 18 ovvero con le procedure di cui alla Legge 25 gennaio 1990 n. 10.

3.5 L'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma che precede dovrà essere comunicato con provvedimento motivato al richiedente nel medesimo termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza presso il competente Ufficio dell'Industria e dell'Artigianato.

3.6 L'autorizzazione di cui al quarto comma del presente articolo non è necessaria quando il titolare della licenza rilasciata ai sensi della presente legge intenda mutare l'oggetto della licenza mantenendo la scelta tra una delle altre tipologie previste nel decreto reggenziale purché, contestualmente alla domanda di variazione dell'oggetto, venga fatto atto di esplicita rinuncia dell'oggetto originario della licenza da parte del richiedente.

3.7 Annualmente il Congresso di Stato provvederà all'emanazione di apposito regolamento che dovrà essere adottato con decreto reggenziale, nel quale verranno eventualmente modificate le tipologie degli oggetti delle attività di impresa.

3.8 Con il decreto reggenziale di cui al comma che precede, verranno pure individuati ed identificati i settori di intervento, le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa da incentivare o da disincentivare, relativamente al rilascio di nuove licenze industriali od artigianali e compatibilmente con le necessità ambientali, occupazionali ed economico - sociali della Repubblica.

3.9 Le licenze concesse anteriormente all'eventuale variazione della tipologia degli oggetti e delle attività, previste nel decreto reggenziale di cui al comma che precede, potranno egualmente continuare ad essere esercitate e potranno essere trasferite in favore di altra persona fisica con le modalità, i termini e le procedure di cui ai successivi articoli 5 e 6.


 

Art.4

(Competenze dell'Ufficio dell'Industria ed Artigianato all'esame

della domanda e procedura per il rilascio della patente di esercizio)


4.1 Il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e dell'Artigianato, ricevuta la domanda per il rilascio della licenza corredata di tutti i documenti dettagliatamente descritti al precedente articolo 2, procederà all'esame della domanda ed entro 30 giorni dal deposito della stessa, con provvedimento motivato, comunicherà all'interessato l'accoglimento od il rigetto della domanda per il rilascio della licenza.

4.2 Il rigetto della domanda per il rilascio della licenza richiesta è ammesso per i soli casi di vizi formali della domanda, per mancanza dei documenti e delle condizioni essenziali al rilascio così come dettagliatamente descritte al precedente articolo 2 ed in particolare quando risultino dal certificato penale condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti dalla documentazione presentata la mancanza o la perdita della capacità civile in capo al richiedente o l'avvenuto fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato ed infine quando risulti che il richiedente sia titolare di altre licenze individuali industriali, commerciali o artigianali ovvero abbia ottenuto nei due anni anteriori alla domanda il rilascio di altra licenza individuale industriale e/o artigianale, ai sensi della presente legge.

4.3 Il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e dell'Artigianato potrà concedere un termine non superiore a trenta giorni per regolarizzare la domanda incompleta, decorso infruttuosamente il quale la domanda andrà sicuramente respinta.

4.4 Con la comunicazione di accoglimento della domanda volta al rilascio della licenza, il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e Artigianato provvede altresì a richiedere all'interessato il deposito degli ulteriori documenti per il rilascio della patente di esercizio e precisamente:

a) certificato di non occupazione rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;

b) contratto di locazione, di leasing immobiliare e/o comodato registrato presso l'Ufficio del Registro e dichiarazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio Tributario, attestante la disponibilità di locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia dell'intera attività indicata nell'oggetto della licenza richiesta, ovvero il certificato catastale attestante la proprietà o l'usufrutto per l'intera quota in capo al richiedente di locali idonei;

c) certificato di abitabilità e/o conformità edilizia rilasciato dall'Ufficio Urbanistica adeguato alla tipologia dell'intera attività indicata nell'oggetto della licenza richiesta;

d) dichiarazione che i locali riferiti al certificato di conformità edilizia non sono sede di altre attività;

e) indicazione esatta del numero civico rilasciata dall'Ufficio Urbanistica;

f) bolletta comprovante il pagamento della tassa per il rilascio licenza così come prevista dalla Legge 1 luglio 1992 n. 52;

g) planimetria ed estratto catastale relativo ai locali;

h) eventuale denominazione assunta dell'attività;

i) indicazione dei mq. utili relativi al locale;

l) eventuale autorizzazione di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e le verifiche di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 "Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" per le attività di produzione;

m) eventuali certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nelle singole tipologie degli oggetti dell'attività di impresa tassativamente elencati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3.

4.5 Il mancato deposito dei documenti di cui al comma che precede da parte del richiedente la licenza entro dodici mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte del Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e Artigianato comporta l'automatica decadenza della domanda in corso con obbligo per il richiedente di avanzare eventuale nuova domanda.

4.6 L'elenco dei documenti di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere modificato con apposito decreto reggenziale.


Art.5

(Trasferimento della titolarità della licenza industriale o artigianale in favore di persone fisiche residenti sul territorio)


5.1 Il trasferimento della titolarità della licenza, rilasciata ai sensi della presente legge, potrà essere concesso esclusivamente a persone fisiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione ex novo della specifica licenza individuale.

5.2 L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge viene concessa con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e dell'Artigianato dietro apposita domanda dell'interessato che dovrà essere corredata di tutti i documenti di cui al quarto comma del precedente articolo 4 oltre ai documenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del penultimo comma dell'articolo 2.

5.3 L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza comporta, a carico del richiedente, il deposito, contestualmente alla domanda di trasferimento, di apposito contratto di cessione d'azienda regolarmente registrato presso il competente Ufficio del Registro nonché la dichiarazione dell'Ufficio Tributario di avvenuto deposito dello stesso.

5.4 Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge dovrà essere concesso nel perentorio termine di trenta giorni dalla data della domanda.

5.5 L'eventuale diniego da parte del Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e Artigianato al trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere comunicato all'interessato nello stesso termine di trenta giorni a far data dal deposito della domanda, per i soli casi di vizi formali dell'istanza di trasferimento ovvero per mancanza dei documenti e delle condizioni essenziali al trasferimento ovvero quando risultino dal certificato penale condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti dalla documentazione presentata la mancanza o la perdita della capacità civile in capo al richiedente o l'avvenuto fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato ed infine quando risulti che il richiedente sia titolare di altre licenze individuali industriali, commerciali o artigianali ovvero abbia ottenuto nei due anni anteriori alla domanda il rilascio di altra licenza individuale artigianale e/o commerciale ai sensi della presente legge.

5.6 Il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e Artigianato è altresì competente, con le stesse procedure, modalità e termini, al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi del quarto comma del superiore articolo 3.


Art.6

(Trasferimento della titolarità della licenza industriale in favore di persone fisiche non residenti sul territorio della Repubblica)


6.1 L'eventuale trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge in favore di persone fisiche non residenti sul territorio della Repubblica dovrà essere autorizzato con provvedimento motivato nel termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza, con le procedure di cui alla Legge 8 giugno 1965 n. 18.

6.2 L'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma che precede dovrà essere comunicato con provvedimento motivato al richiedente nel medesimo termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza presso il competente Ufficio dell'Industria.

6.3 Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, competente al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza industriale in favore di persone fisiche non residenti sul territorio della Repubblica è il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria che procederà con le modalità ed i termini di cui all'articolo 5.

6.4 Non é comunque ammesso il trasferimento della titolarità di licenze artigianali in favore di persone fisiche che non siano residenti sul territorio della Repubblica.


TITOLO III

(Delle procedure per la costituzione ed il successivo rilascio di licenze per l'esercizio in forma associata di attività di impresa a carattere industriale in favore di promotori persone fisiche sammarinesi o residenti sul territorio della repubblica)


Art.7

(Procedure per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni da parte di promotori sammarinesi e/o residenti sul territorio sammarinese)


7.1 Il nulla osta preventivo alla costituzione di società nel territorio della Repubblica di San Marino previsto dall'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 non è necessario per i cittadini sammarinesi ed i residenti in Repubblica che intendano organizzarsi in forma societaria per l'esercizio associato di un'attività di impresa, esclusivamente nel settore dell'industria e con la sola forma della Società a Responsabilità Limitata o della Società per Azioni nei seguenti limiti:

a) il socio promotore o più soci promotori che sottoscriveranno la quota di maggioranza (51%) del capitale sociale dovranno essere cittadini sammarinesi o residenti nel territorio della Repubblica;

b) il(i) socio(i) promotore(i) cittadino(i) sammarinese(i) o residente(i) nel territorio della Repubblica sottoscrittore(i) della quota di maggioranza, non potrà(potranno) partecipare alla costituzione di più di una Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni nel limite temporale di anni due a far data dal giorno in cui ha(hanno) già svolto tale funzione e quindi non potrà(potranno) svolgere il ruolo di promotore(i) e sottoscrittore(i) della quota di maggioranza di capitale di società costituite ai sensi della presente legge e senza nulla osta del Congresso di Stato;

c) il socio promotore sottoscrittore della quota di maggioranza cittadino sammarinese o residente nel territorio della Repubblica dovrà essere l'amministratore e legale rappresentante della società;

d) l'oggetto sociale della società dovrà inderogabilmente essere prescelto tra le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa industriale così come elencati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3;

e) non è ammessa l'unione di più tipologie degli oggetti dell'attività di impresa così come elencati ed individuati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3;

f) non è ammessa, anche successivamente alla costituzione della società ed al rilascio in favore della stessa della licenza di esercizio, l'integrazione dell'oggetto sociale o l'unione di più tipologie degli oggetti dell'attività di impresa così come elencati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3;


non possono svolgere il ruolo di soci promotori sottoscrittori della maggioranza del capitale sociale i cittadini sammarinesi o residenti nel territorio della Repubblica, che siano stabilmente occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, Enti Autonomi dello Stato, Aziende Autonome di Stato o che comunque svolgano attività di lavoro dipendente in forma stabile e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale o l'Università;


 

h) non possono svolgere il ruolo di soci promotori sottoscrittori della maggioranza del capitale sociale le persone giuridiche ancorché sammarinesi;

i) i soci promotori sottoscrittori della maggioranza del capitale sociale devono mantenere la maggioranza delle quote sociali e non potranno cedere la propria partecipazione societaria se non nei limiti e con le condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;

l) la quota di minoranza, e fino alla concorrenza del 49% (quarantanovepercento) dell'intero capitale sociale, potrà liberamente essere sottoscritta oltreché da persone fisiche residenti sul territorio della Repubblica, anche da persone fisiche non residenti sul territorio della Repubblica di San Marino ovvero da persone giuridiche sia sammarinesi che straniere ed anche da persone fisiche già titolari di licenze individuali;

m) la quota di minoranza, fino alla concorrenza del 49% (quarantanovepercento) dell'intero capitale sociale, potrà liberamente essere ceduta anche dopo la costituzione della Società e senza alcun atto autorizzativo in favore dei soggetti di cui al precedente punto l).


Art.8

(Formazione dell'atto costitutivo)


8.1 Chiunque intenda esercitare sul territorio della Repubblica di San Marino un'attività di impresa in forma associata nel settore dell'industria e con la sola forma della Società a Responsabilità Limitata o della Società per Azioni con le limitazioni di cui al precedente articolo 7 deve procedere alla costituzione con atto notarile.

8.2. L'atto costitutivo della Società a Responsabilità Limitata o della Società per Azioni dovrà contenere, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, i seguenti elementi:

- la sottoscrizione della maggioranza del capitale sociale da parte del promotore cittadino sammarinese o residente;

- l'assunzione obbligatoria ed inderogabile da parte del cittadino sammarinese o residente sottoscrittore della maggioranza del capitale sociale, della qualifica di amministratore o legale rappresentante della società;

- la scelta dell'oggetto sociale della società tra una sola delle tipologie degli oggetti dell'attività di impresa così come elencati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3;

- la dichiarazione da parte del socio promotore sammarinese o residente sottoscrittore della maggioranza del capitale sociale di non avere partecipato in qualità di socio promotore nei due anni anteriori alla costituzione della società ad altre Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni costituite con le procedure ed i limiti di cui alla presente legge.

8.3 All'atto costitutivo dovranno essere allegati, sotto pena di nullità, i seguenti documenti:

- certificato di residenza e cittadinanza dei soci promotori;

- certificato penale dei soci promotori;

- certificato di mai avvenuto fallimento dei soci promotori.


Art.9

(Riconoscimento giuridico)


9.1 La richiesta di riconoscimento giuridico per le società costituite ai sensi della presente legge dovrà avvenire con le procedure, modalità e termini di cui alla Legge 13 giugno 1990 n. 68.


Art.10

(Rilascio della licenza)


10.1 Una volta costituita la Società a Responsabilità Limitata o la Società per Azioni con le modalità e le procedure di cui al presente Titolo III, ed ottenuto dal Tribunale Commissariale Civile e Penale delle Repubblica il relativo riconoscimento giuridico, competente al rilascio della patente di esercizio è il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria.

10.2 Al fine di permettere il rilascio della patente di esercizio in favore della Società, la Cancelleria del Tribunale Commissariale Civile e Penale provvederà a notificare il decreto di riconoscimento giuridico al competente Ufficio dell'Industria.


Art.11

(Modalità e termini per il rilascio della licenza)


11.1 Il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di riconoscimento giuridico della società da parte del Tribunale Commissariale provvede a notificare al Notaio che ha ricevuto e redatto l'atto costitutivo la richiesta dei documenti per il rilascio della licenza di esercizio in favore della Società e precisamente:

a) contratto di locazione, di leasing immobiliare e/o comodato registrato presso l'Ufficio del Registro e dichiarazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio Tributario, attestante la disponibilità di locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia dell'intera attività indicata nell'oggetto sociale, ovvero il certificato catastale attestante la proprietà o l’usufrutto per l’intera quota in capo alla società di locali idonei;

b) certificato di abitabilità e/o conformità edilizia rilasciato dall'Ufficio Urbanistica adeguato alla tipologia dell'intera attività indicata nell'oggetto sociale;

c) dichiarazione che i locali riferiti al certificato di conformità edilizia non sono sede di altre attività;

d) certificato di non occupazione di entrambi i soci promotori attestante l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, Enti Autonomi dello Stato, Aziende Autonome di Stato, l'Istituto per la Sicurezza Sociale o l'Università;

e) indicazione esatta del numero civico rilasciata dall'Ufficio Urbanistica;

f) bolletta comprovante il pagamento della tassa per il rilascio licenza così come prevista dalla Legge 1 luglio 1992, n. 52;

g) planimetria ed estratto catastale relativo ai locali;

h) indicazione dei mq. utili relativi al locale;

i) certificato di vigenza;

l) eventuale autorizzazione di cui al Capo III della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e le verifiche di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 "Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" per le attività di produzione;

11.2 Il mancato deposito dei documenti di cui al precedente comma entro un anno dalla richiesta da parte del Dirigente dell'Ufficio dell'Industria, comporta l'automatica decadenza della licenza oggetto della società a norma dell'articolo 18 ultimo comma della Legge 8 giugno 1965 n. 18 con obbligo per la società di porsi in liquidazione.

11.3 Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato o sanato per un periodo di tempo non superiore ad un anno con provvedimento del Congresso di Stato su istanza del legale rappresentante della società.

11.4 Decorso infruttuosamente il termine di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo senza che la società abbia provveduto al ritiro della licenza, qualora non vi provveda la società, la liquidazione della società stessa verrà disposta dal Commissario della Legge del Tribunale Commissariale Civile e Penale.


Art.12

(Nulla Osta e atti autorizzativi)


12.1 La costituzione di Società a Responsabilità Limitata o di Società per Azioni con oggetto sociale diverso o non rientrante nelle tipologie dell'attività di impresa così come elencati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3, dovrà essere autorizzata con provvedimento motivato nel termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza presso il competente Ufficio dell'Industria, con le procedure di cui all'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

12.2 L'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma che precede dovrà essere comunicato con provvedimento motivato alla società nel medesimo termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza.

12.3 La società che intendesse modificare o integrare l'oggetto sociale rispetto a una delle tipologie dell'attività di impresa scelta in sede di costituzione e prevista nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

12.4 L'autorizzazione di cui ai commi che precedono non è necessaria quando la società muti il proprio oggetto sociale mantenendo la scelta tra una delle tipologie degli oggetti dell'attività di impresa così come elencati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3, purché venga fatto atto di esplicita rinuncia in sede di cambiamento dell'oggetto sociale originario.

12.5 Annualmente il Congresso di Stato provvederà all'emanazione di apposito regolamento che dovrà essere adottato con decreto reggenziale, nel quale verranno eventualmente modificate le tipologie degli oggetti delle attività di impresa.

12.6 Con il decreto reggenziale di cui al comma che precede, verranno pure individuati ed identificati i settori di intervento, le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa da incentivare o da disincentivare, per la costituzione di nuove società industriali di qualunque tipo e compatibilmente con le necessità ambientali, occupazionali ed economico - sociali della Repubblica.

12.7 Le società costituite anteriormente ad eventuali variazioni della tipologia degli oggetti e delle attività previste nel decreto reggenziale di cui al comma che precede, potranno egualmente ritirare la licenza di esercizio e continuare ad esercitare l'attività prevista nell'oggetto sociale originario prescelto in sede di costituzione.


Art.13

(Trasferimento della quota di maggioranza e cambiamento della titolarità della legale rappresentanza)

 

Il trasferimento della quota di maggioranza sottoscritta in sede di costituzione della società dal socio promotore sammarinese o residente sul territorio della Repubblica é libera nei confronti di chi abbia gli stessi requisiti per la costituzione ex novo della società medesima.

13.2 A tal fine la cessione della quota di maggioranza di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere effettuata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'avente causa dovrà dichiarare, assumendosene ogni responsabilità, di voler acquistare la quota di maggioranza e la qualifica di Amministratore e Legale Rappresentante della società.

13.3 Copia dell'atto di cessione quote o azioni, dovrà essere depositato nella cancelleria del Tribunale Commissariale Civile e Penale e presso l'Ufficio dell'Industria entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione dell'atto a cura e sotto la responsabilità del Notaio con i seguenti documenti:

- certificato di residenza e cittadinanza dell'acquirente;

- certificato penale dell'acquirente;

- certificato di mai avvenuto fallimento dell'acquirente.


Art.14

(Trasferimento della quota di maggioranza e cambiamento della titolarità della legale rappresentanza in favore di persone fisiche non residenti sul territorio della Repubblica)


14.1 L'eventuale trasferimento della quota di maggioranza originariamente sottoscritta o ceduta a persone fisiche cittadini sammarinesi o residenti in favore di persone fisiche non sammarinesi e/o non residenti o di persone giuridiche, dovrà essere preventivamente autorizzata con provvedimento motivato nel termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza, con le procedure di cui all'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 non prima del decorso di un anno dalla data di ritiro della licenza di esercizio.

14.2 L'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma che precede dovrà essere comunicato con provvedimento motivato al richiedente nel medesimo termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza.

14.3 E' nulla la cessione in favore di persone fisiche non sammarinesi e/o non residenti o di persone giuridiche della quota rappresentante la maggioranza del capitale sociale di società costituite con le modalità e le procedure di cui alla presente legge se non sia stata acquisita, anteriormente alla cessione, l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

14.4 Copia dell'autorizzazione alla cessione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere allegata all'atto di cessione quote o azioni sotto pena di nullità dell'atto.

14.5 Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui al primo comma, eventuali ulteriori cessioni in favore di altri soggetti persone fisiche o giuridiche residenti o non sul territorio, rimane libera e non soggetta ad alcun ulteriore atto autorizzativo di competenza del Congresso di Stato.


TITOLO IV

(Controllo, vigilanza e liquidazione delle Società)


Art.15

(Controllo, Vigilanza e Liquidazione delle Società)

 

Il Congresso di Stato è competente ad attivare l'iter di liquidazione coatta presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale di tutte le società indipendentemente dalle modalità di costituzione nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge 13 giugno 1990 n. 68.

15.2 Con l'entrata in vigore della presente legge vengono demandati ad una speciale Commissione formata da Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione di nomina del Congresso di Stato, l'attività di controllo e vigilanza su tutte le società ed in particolare le seguenti funzioni e compiti:

- segnalare al Congresso di Stato le imprese e/o società che abbiano arbitrariamente esercitato una attività, sostanziale ai fini del bilancio aziendale, essenzialmente diversa da quella prevista nell'oggetto sociale;

- segnalare e proporre interventi per quelle attività che in qualunque modo perseguano uno scopo non conforme agli interessi dello Stato o alle sue convenzioni od accordi internazionali;

- verificare che gli investimenti patrimoniali, mobiliari, immobiliari e le partecipazioni, non direttamente riconducibili all'esercizio d'impresa, siano finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali ed allo sviluppo dell'attività dell'impresa;

- verificare lo stato del capitale sociale, rispetto alla sua sottoscrizione, versamento, ripianamento delle perdite;

- segnalare eventuali inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla delibera di nulla osta e dalla relativa convenzione;

- segnalare le società che non abbiano avviato alcuna delle attività descritte nel proprio oggetto sociale.

15.3 La Commissione di cui al comma che precede verrà nominata per un periodo di anni tre ed i suoi membri potranno essere riconfermati. Essa, per l'espletamento dei compiti di cui al comma che precede, potrà richiedere documenti, informazioni e collaborazioni a tutti gli Uffici Pubblici.


TITOLO V

(Disposizioni transitorie, di rinvio e finali)


Art. 16

(Norme di rinvio per la regolamentazione, funzionamento e liquidazione delle Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni costituite ai sensi della presente legge)


16.1 Per ciò che attiene alla disciplina relativa al funzionamento ed ai rapporti sociali delle società costituite ai sensi della presente legge nonché per ogni altra disposizione compresa la liquidazione, si fa espresso richiamo alle norme di legge attualmente in vigore ed in particolare alla Legge 13 giugno 1990 n. 68.


Art.17

(Norme di rinvio)


17.1 Le licenze industriali individuali concesse dal Congresso di Stato anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché quelle rilasciate dal Dirigente dell'Ufficio dell'Industria ai sensi della presente legge, potranno essere trasformate in società con una delle tipologie e con le modalità e condizioni previste dall'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

17.2 La regolamentazione e la disciplina delle licenze industriali individuali che verranno concesse dal Congresso di Stato e di quelle già rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge nonché di quelle che verranno rilasciate dal Dirigente dell'Ufficio dell'Industria ai sensi della presente legge, saranno disciplinate dalla Legge 8 giugno 1965 n. 18.

17.3 E' facoltà del Congresso di Stato autorizzare il rilascio di licenze industriali individuali con oggetto anche diverso da quelli elencati nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 3, in favore di chi sia già titolare di altre licenze individuali o titolare di un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato.

17.4 La regolamentazione e la disciplina delle licenze individuali artigianali che verranno concesse dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato e di quelle già rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge nonché di quelle che verranno rilasciate dal Dirigente dell'Ufficio dell'Industria ai sensi della presente legge, sono disciplinate dalla Legge 6 luglio 1982 n. 69 e dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10.


Art.18

(Ricorsi)


18.1 Avverso i provvedimenti del Dirigente dell'Ufficio Industria e Artigianato in ordine alle competenze ad esso demandate dalla presente legge, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo con le modalità ed i termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68.


Art.19

(Disposizioni particolari per l'assunzione di cariche amministrative e di sindaco in qualunque tipo di Società)


19.1 A far data dall'entrata in vigore della presente legge, non potranno assumere la carica di amministratori o di sindaci e decadranno automaticamente da tale carica gli amministratori ed i sindaci già nominati e coloro i quali dalle risultanze della certificazione di cui ai commi successivi risultino aver subito condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti dalla documentazione presentata la mancanza o la perdita della capacità civile o l'avvenuto fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.

19.2 Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VI Sezione III della Legge 13 giugno 1990 n. 68, almeno uno dei componenti il Collegio Sindacale dovrà essere prescelto tra professionisti che non siano pubblici dipendenti iscritti ad uno dei seguenti Ordini e/o Collegi professionali:

- Collegio dei Ragionieri;

- Ordine dei Dottori Commercialisti;

- Ordine degli Avvocati e Notai.

19.3 A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'assunzione della carica di amministratore unico o di componente il consiglio di amministrazione o di sindaco di società di qualunque tipo ed in qualunque modo costituite anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è soggetta all'ottemperanza delle disposizioni di cui al comma che precede ed alla presentazione del certificato penale e del certificato di mai avvenuto fallimento.

19.4 Per tutti i tipi di società che verranno costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, requisito indispensabile per l'ottenimento del riconoscimento giuridico della società è il deposito, contestualmente all'istanza di riconoscimento, dei certificati di cui al comma che precede per tutti i soggetti che assumeranno cariche amministrative o di sindaco.

19.5 Per tutte le società già costituite ed operative o in corso di costituzione e/o riconoscimento, gli amministratori dovranno fare pervenire nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i certificati di cui al comma 3 del presente articolo ivi compresi i certificati dei sindaci già nominati.

19.6 Nello stesso termine di cui al comma che precede le società già costituite ed operative o in corso di costituzione e/o riconoscimento, dovranno procedere alla nomina dei sindaci seguendo le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

19.7 Annualmente e negli stessi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio, dovrà essere aggiornato il deposito dei documenti inerenti le cariche degli amministratori e di quelle dei sindaci.

19.8 L'obbligo del deposito e dell'aggiornamento dei documenti relativi ai soggetti che hanno assunto la carica di amministratori e di sindaci e dell'adeguamento alle disposizioni di cui al precedente comma 2, sussiste anche per le società che non abbiano ancora ritirato la licenza di esercizio e che non abbiano posto in essere alcuna attività in quanto nei termini per il ritiro della licenza ed anche per le società che abbiano volontariamente sospeso momentaneamente l'operatività attraverso specifica richiesta di sospensione della licenza presso l'Ufficio dell'Industria.

19.9 Il mancato deposito o aggiornamento dei documenti nei termini previsti dal presente articolo o il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2, legittima il Commissario della Legge del Tribunale Commissariale Civile e Penale all'attivazione dell'iter per la liquidazione coatta della società.

19.10 L'adozione del provvedimento di cui al comma che precede dovrà essere preceduta dalla richiesta effettuata dal Commissario della Legge nei confronti degli amministratori in carica, di presentare in un termine non superiore a sessanta giorni i documenti richiesti o di procedere senza indugio alla convocazione di apposita assemblea per la sostituzione dell'organo amministrativo o dei sindaci con le modalità di cui al comma 2.

19.11 Il mancato rispetto delle formalità di cui al comma che precede legittimerà l'attivazione immediata delle procedure di liquidazione coatta.

19.12 La stessa procedura di cui ai commi che precede dovrà essere adottata quando risulti dall'aggiornamento dei documenti presentati che l'amministratore in carica o i sindaci abbiano subito condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti dalla documentazione presentata o aggiornata annualmente la mancanza o la perdita della capacità civile o l'intervenuta dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato ed infine quando risulti che uno dei sindaci abbia perduto l'effettiva residenza sul territorio ed anche quando lo stesso sia stato depennato o sospeso momentaneamente dal relativo Ordine e/o Collegio professionale.


Art. 20

(Disposizioni particolari relative agli impegni occupazionali di Società Anonime con azioni al portatore)


20.1 A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il rilascio del nulla osta preventivo alla costituzione di nuove Società Anonime con azioni al portatore previsto al primo comma dell'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, comporterà la previsione da parte del Congresso di Stato di un impegno occupazionale minimo per la società di n. 5 (cinque) unità lavorative.

20.2 Le Società Anonime con azioni al portatore esistenti e già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno ottemperare agli impegni occupazionali così come previsti ed imposti in sede di rilascio del nulla osta preventivo alla costituzione della società.

20.3 Le società di cui al comma che precede dovranno adeguare il proprio organigramma aziendale agli impegni occupazionali previsti dalla delibera di nulla osta alla costituzione della società e procedere all'effettiva assunzione delle unità lavorative ivi contemplate entro il termine di diciotto mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

20.4 Competente a verificare il rispetto degli impegni di cui al comma che precede é l'Ufficio del Lavoro - Sezione Ispettorato, il quale sarà tenuto a trasmettere le risultanze dell'attività di controllo sulle Società Anonime con azioni al portatore alla Segreteria di Stato per l'Industria ed alla Segreteria di Stato per il Lavoro.

20.5 Le Segreterie di Stato per l'Industria e per il Lavoro, ricevuta la documentazione di cui al comma che precede e verificata la mancata ottemperanza agli impegni occupazionali di cui al secondo comma del presente articolo, trasmetteranno apposito provvedimento al Commissario della Legge del Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino.

20.6 Ricevuta la documentazione di cui al comma che precede il Commissario della Legge ordina al legale rappresentante della società inadempiente di procedere alla trasformazione della Società Anonima con azioni al portatore in Società per azioni con azioni nominative o in Società a Responsabilità Limitata ovvero in Società in Nome Collettivo nel termine di sessanta giorni a far data dalla notifica del decreto commissariale.

20.7 Qualora la società inadempiente non provveda alla trasformazione in una delle tipologie societarie nei termini di cui al comma che precede, il Commissario della Legge procederà all'attivazione immediata delle procedure di liquidazione coatta.

20.8 L'Ufficio del Lavoro - Sezione Ispettorato è tenuto a verificare annualmente l'ottemperanza agli impegni occupazionali delle Società Anonime con azioni al portatore ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.


Art.21

(Disposizione particolari per la cessione di quote di Società a

Responsabilità Limitata o di azioni di Società per Azioni)


21.1 Con l'entrata in vigore della presente legge la cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata o la cessione di Azioni di Società per azioni è nulla se non risulti da atto notarile o da scrittura privata autenticata da Notaio.

21.2 All'atto di cessione delle quote o di azioni dovranno essere allegati sotto pena di nullità i seguenti certificati:

- certificato penale del cessionario;

- certificato di mai avvenuto fallimento del cessionario.

21.3 E' fatto divieto al Notaio rogante di ricevere o stipulare atti o autenticare scritture di cessioni quote o girate di azioni in assenza dei certificati di cui al comma che precede.

21.4 E' nulla la cessione di quote o di azioni quando risulti dai certificati di cui al secondo comma del presente articolo, che il cessionario abbia subito condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti la mancanza o la perdita della capacità civile o l'intervenuta dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

21.5 Il Notaio che riceve atti di cessione quote o di girata di azioni in presenza delle cause di nullità di cui al comma che precede, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni che potranno essere autonomamente adottate dal competente Ordine Professionale, è punito con una sanzione amministrativa di £. 3.000.000 (tremilioni) oltre alla sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di mesi due; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

21.6 Competente all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma che precede é il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria, che ricevuto l'atto, abbia riscontrato la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il quale trasmetterà le risultanze dell’accertamento al competente Ordine professionale per l’applicazione della sospensione.


Art.22

(Norma transitoria)


22.1 Con l'entrata in vigore della presente legge la Commissione Congressuale per l'Artigianato di cui alla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 manterrà tutte le funzioni ad eccezione di quelle volte al rilascio delle licenze artigianali a norma della presente legge.

22.2 Le domande volte alla concessione o modifica delle licenze artigianali in corso dovranno essere esaminate dagli organi e con le modalità ed i termini di cui alla presente legge.

22.3 Le domande in corso volte alla concessione o modifica delle licenze industriali in favore di persone fisiche non residenti sul territorio della Repubblica saranno esaminate con le modalità, le procedure ed i termini di cui alla Legge 8 giugno 1965 n. 18.

22.4 Le istanze volte al rilascio del nulla osta preventivo alla costituzione di società, presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere esaminate con le procedure di cui alla Legge 13 Giugno 1990 n. 68 nel termine di centottanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

22.5 Le istanze volte al rilascio del nulla osta preventivo alla costituzione di società, presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere esaminate con le procedure di cui alla Legge 13 giugno 1990 n. 68 nel termine di sessanta giorni a far data dalla presentazione della relativa istanza.


Art.23

(Autorizzazioni al trasferimento di sede in favore di imprese

artigianali e/o industriali individuali e di società)


23.1 A far data dall'entrata in vigore della presente legge il trasferimento di sede di imprese individuali industriali e/o artigianali nonché il trasferimento di sede di società industriali di qualunque tipo, è autorizzato dietro presentazione all'Ufficio Industria e Artigianato di apposita domanda corredata della documentazione di legge, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e Artigianato.

23.2 Il Dirigente dell'Ufficio dell'Industria e dell'Artigianato, ricevuta la domanda di trasferimento sede di cui al comma che precede, procederà all'esame della stessa ed entro trenta giorni dal deposito della richiesta, con provvedimento motivato comunicherà all'interessato l'accoglimento od il rigetto della domanda per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento.

23.3 Il rigetto dell'autorizzazione al trasferimento di sede è ammesso per i soli casi di vizi formali della domanda, per mancanza dei documenti e delle condizioni essenziali al trasferimento.


Art.24

(Sanzioni)


24.1 All'Ufficio Industria ed Artigianato compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'Industria e l’Artigianato.

24.2 Esso procede di propria iniziativa ovvero su segnalazione o richiesta di ogni altro organismo di categoria ed avvalendosi della Polizia Civile e della Gendarmeria.

24.3 L'Ufficio Industria ed Artigianato ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni, emanare disposizioni immediatamente esecutive; può richiedere all'autorità giudiziaria ordinaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti, compreso il sequestro di merci e documenti.

24.4 Ai fini previsti dai commi precedenti:

1. gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare all'Ufficio Industria ed Artigianato i fatti che costituiscono illeciti penali o amministrativi in materia di industria e artigianato e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall'Ufficio Industria ed Artigianato, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dall'Ufficio;

2. l'Ufficio Industria ed Artigianato fornisce all'autorità giudiziaria ordinaria notizia degli illeciti penali e degli illeciti amministrativi connessi ad illeciti penali, previsti dalla normativa sull'industria e l’artigianato;

3. l'Ufficio Industria ed Artigianato applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per gli illeciti amministrativi in materia industriale ed artigianale;

4. l'Ufficio Industria ed Artigianato ha potere di ordinanza per assicurare che le attività industriali e artigianali si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze é ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;

5. l'Ufficio Industria ed Artigianato segnala agli altri uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

24.5 Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza artigianale e/o patente d'esercizio industriale qualora il titolare svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.

24.6 Chiunque svolga attività di industria e artigianato senza licenza é punito con l'arresto di primo grado o con la multa a lire o con la multa a giorni dal secondo al terzo grado. La stessa pena si applica a chi non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Industria ed Artigianato.

24.7 In tutti i casi di esercizio abusivo di attività artigianale od industriale il Commissario della Legge ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti; l'ordinanza é immediatamente esecutiva nonostante gravame.

24.8 Quando sia pregiudiziale all'accertamento del reato l'esatta interpretazione dell'oggetto di attività, la prescrizione resta sospesa per tutto il periodo necessario a definire la procedura interpretativa che compete rispettivamente al Congresso di Stato per le patenti d'esercizio d'industria ed alla Commissione Congressuale per l'Artigianato per le licenze artigianali.

24.9 Ogni altra inosservanza alla presente legge ed alle normative in materia di industria ed artigianato comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

24.10 Quando l'infrazione risulti particolarmente grave in ragione della qualità, della quantità e del valore - comunque non inferiore a lire 5.000.000 - dei beni o dei servizi oggetto di operazioni commerciali illecite, la sanzione é aumentata tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo.

24.11 In caso di recidiva alle pene ed alle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa per un periodo da tre a novanta giorni.

24.12 Agli effetti della presente legge é recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso almeno per due volte il medesimo reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'industria o artigianato.

24.13 Quando l'attività industriale o artigianale è svolta senza licenza, alla condanna consegue la confisca della merce di proprietà del colpevole.

24.14 Se la merce non é di proprietà dell'agente ovvero l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale o artigianale è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita.

24.15 A garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e della confisca per inosservanza della presente legge, il Commissario della Legge può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda.

24.16 L'incolpato o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro.

24.17 La persona giuridica titolare di licenza assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria od artigianato. La responsabilità é solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

24.18 Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa.

24.19 Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività d'impresa a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.


La sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa è posta direttamente a carico della persona giuridica.


Art.25

(Disposizioni Abrogate)


25.1 Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- la Legge 8 luglio 1994 n. 61 (Disposizioni in materia di vigilanza e controllo delle società);

- gli articoli 26, 32 e 36 della Legge 8 giugno 1965 n.18;

- l'articolo 31 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.


Art.26

(Disposizioni modificate)


26.1 L'articolo 21 della Legge 25 gennaio 1990, n 10 (Legge sull'artigianato) è così modificato:

"Art.21

(Rilascio della licenza artigiana)


La licenza artigiana è richiesta alla Commissione Congressuale per l'Artigianato con una formale istanza che contenga la descrizione anagrafica, civile e professionale del richiedente e le caratteristiche dell'impresa nei suoi elementi strutturali, di mercato ed occupazionali.

L'autorizzazione al rilascio della licenza artigiana è deliberata dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato composta dal Segretario di Stato per l'Artigianato e da due Segretari di Stato appositamente delegati dal Congresso di Stato.

L'Ufficio preposto all'Artigianato, prima di rilasciare la licenza, avrà cura di accertare che il titolare non eserciti alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non sia titolare di altra licenza, che abbia l'effettiva disponibilità dei locali in cui intende esercitare l'attività e che gli stessi locali abbiano i requisiti di legge.".


Art.27

(Entrata in vigore)


27.1 La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 1999/1698 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio L. Volpinari